Antincendio – Rischio Basso, Medio, Elevato

Antincendio – Rischio Basso, Medio, Elevato

frequenza: Aula

Antincendio – Rischio Basso, Medio, Elevato

frequenza: Aula
ORE
4/8/16 ore
Difficoltà:

ll corso antincendio obbligatorio secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09, permette di acquisire le competenze teoriche e pratiche su come gestire le emergenze in azienda, attivare le corrette procedure di evacuazione dell’edificio, intervenire in caso di principio di incendio con gli estintori e conoscere i sistemi di spegnimento. Il percorso didattico ha una durata di 4, 8 o 16 ore in base al livello di appartenenza aziendale: basso, medio o alto. La normativa prevede che gli addetti antincendio, in base alla classe di rischio dell’azienda, debbano effettuare un aggiornamento ogni 5 anni.

Non è richiesta alcuna esperienza per la frequentazione del corso.

ll corso antincendio obbligatorio secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09, permette di acquisire le competenze teoriche e pratiche su come:

  • gestire le emergenze in azienda
  • attivare le corrette procedure di evacuazione dell'edificio
  • intervenire in caso di principio di incendio con gli estintori e conoscere i sistemi di spegnimento.

Il corso antincendio è diretto a cittadini italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e che all’interno dell’azienda di riferimento vengono incaricati di ricoprire il ruolo di addetti antincendio (dipendente o datore di lavoro).

I requisiti per la partecipazione al corso sono:

  • aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;

Per gli stranieri, oltre a quanto previsto ai punti precedenti:

  • comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo.

Rientrano nella categoria di rischio incendio basso tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove:

  • sono presenti sostanze scarsamente infiammabili
  • le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme

Rientrano nella categoria di rischio incendio medio:

  • i fabbricati e/o le attività previste dall'allegato I del DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • i cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Secondo i criteri disciplinati dal DM 10 marzo 1998, rientrano nella categoria di rischio incendio alto:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  • scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
  • Attestato di formazione riconosciuto e rilasciato da ente accreditato in Regione Lombardia
  • Opportunità di essere inseriti nel progetto G.O.L. che garantisce formazione gratuita e servizi di accompagnamento

Il corso antincendio ha una durata di 4, 8 o 16 ore in base al livello di appartenenza aziendale: basso, medio o alto ed è erogato in presenza.

Modulo 1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

Modulo 2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

Modulo 3 ESERCITAZIONI PRATICHE

Domande frequenti

Rientrano nella categoria di rischio incendio basso tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove:

  • sono presenti sostanze scarsamente infiammabili
  • le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme

Rientrano nella categoria di rischio incendio medio:

  • i fabbricati e/o le attività previste dall'allegato I del DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • i cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Secondo i criteri disciplinati dal DM 10 marzo 1998, rientrano nella categoria di rischio incendio alto:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  • scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

La durata del corso varia in base al livello di rischio associato all'azienda:

  • Rischio basso: 4 ore 
  • Rischio medio: 8 ore
  • Rischio alto: 16 ore

La normativa prevede che gli addetti antincendio, in base alla classe di rischio dell’azienda, debbano effettuare un aggiornamento ogni 5 anni.

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